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La Turchia ha emanato la nuova legge sulla Proprietà Industriale

25-gen-2017

ANKARA –  La nuova legge sulla Proprietà Industriale N. 6769 adottata dalla Grande Assemblea Nazionale della Turchia il 22 Dicembre 2016, è entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione, il 10 Gennaio 2017.
La nuova legge copre tutte le materie della Proprietà Industriale (marchi, brevetti, modelli industriali di design, indicazioni geografiche) che precedentemente erano protette da singoli decreti.
Di seguito riportiamo i cambiamenti più importanti della nuova legge sulla protezione dei diritti di proprietà industriale:

MARCHI:
-  La coesistenza di marchi è ora possibile attraverso la sottoscrizione di un accordo di coesistenza o con una lettera di consenso. Sia l’accordo sia la lettera  possono essere sottoscritti insieme alla presentazione della domanda o nel momento di presentazione di un ricorso contro la decisione rigettata. 
- Durante un procedimento di opposizione, il titolare del marchio pubblicato avrà il diritto di richiedere l’eccezione di presentare l’uso evidente o valide e giustificate ragioni per il non utilizzo, nel caso in cui il marchio a fondamento dell’opposizione sia registrato per più di cinque anni.
- Il termine di opposizione è di due mesi, precedentemente, nel decreto che disciplinava i marchi, tale termine era di tre mesi.
- Il noto stato di un marchio, anche se non registrato in Turchia, può essere usato come un motivo di opposizione.
-  Le azioni di cancellazione dovute al non uso del marchio per cinque anni,  al marchio che inganna il pubblico, all’utilizzo di marchi con nomi generici e all’uso di marchi garantiti e collettivi in violazione del regolamento tecnico, saranno presentate davanti l’Ufficio Turco Marchi e Brevetti. Il relativo articolo entrerà in vigore dall’anno 2023. 
- La cattiva intenzione è accettata come motivo di opposizione.
- La definizione di marchio è estesa, infatti ora è possibile registrare come marchi i suoni, gli odori e i colori. Pertanto, lo scopo dei criteri di specificità rispetta la legge Europea.
- Un marchio che contiene indicazioni geografiche non può essere registrato.

BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’:
- I brevetti non esaminati non saranno più disponibili. Nel decreto per i brevetti, era possibile ottenere brevetti non esaminati di sette anni.
- Il periodo per presentare un opposizione contro un brevetto è di sei mesi a partire dalla pubblicazione della concessione.
- Nei casi di violazione di brevetti, non è necessario applicare misure penali in quanto esistono provvedimenti giuridici.
- Le invenzioni ottenute durante i progetti supportati dalle istituzioni pubbliche devono essere riportate alle istituzioni competenti entro un termine stabilito. Nel caso in cui un inventore non reclami la sua titolarità, l’invenzione sarà di proprietà dell’istituzione.
- Non saranno protette come modelli di utilità le sostanze chimiche e biologiche o i prodotti ottenuti da queste sostanze; le preparazioni farmaceutiche e i prodotti ottenuti da queste preparazioni; le invenzioni biotecniche e i metodi o prodotti ottenuti da queste invenzioni e metodi.

DESIGN INDUSTRIALE:
- La ricerca di novità è parte dell’esame formale. Pertanto, l’ufficio può rigettare una domanda che manchi del requisito di novità.
- Il periodo per presentare opposizione è di tre mesi, precedentemente era di sei mesi.
 - I Design non registrati saranno protetti per tre anni a partire dalla data di informazione al pubblico.
- Le parti di un prodotto complesso non possono essere registrate se non sono evidenti/osservabili.  E’ opportuno ricordare che le domande di marchi, disegni e  brevetti che sono state presentate prima della data di entrata in vigore della nuova legge, saranno esaminare ai sensi dei precedenti e relativi decreti. Anche l’entrata in vigore di alcuni articoli della nuova legge è stata posticipata.





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